Dicembre 21, 2024
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Nella giornata di ieri è stato reso noto il breve Disegno di Legge dei Senatori Carmela Bucalo e Antonio Iannone. Il ddl comporto da solo 6 articoli comprende importanti modifiche sul reclutamento del personale docente.

L’art. 1 fa riferimento al reclutamento dei docenti abilitati inseriti nelle Graduatorie Provinciali per le Supplenze, si prevede un’assunzione subordinata alle assunzioni dalle Graduatorie di Merito Concorsuali. Superato positivamente l’anno di formazione e prova, si è confermati in ruolo nella scuola dove si è prestato il servizio. Stessa procedura per i docenti non abilitati che dovranno però seguire appositi corsi universitari annuali di abilitazione e specializzazione a loro riservati così come evidenziato al comma 2 dello stesso articolo e ripreso all’art. 2 del DDL. Il DDL non fa distinzione né di grado né di classe di concorso, ma specifica solamente al differenza tra posti comuni e di sostegno. Dunque verosimilmente sono coinvolti tutti i docenti di ogni ordine e grado.

L’art. 2 fa riferimento alla formazione iniziale del personale assunto dalle graduatorie provinciali di seconda fascia, seguirà i corsi universitari che, al termine del percorso, previo un esame finale selettivo, rilascerà il titolo di abilitazione. Sono destinatari di questo provvedimento non certo i docenti della scuola infanzia e primaria, sia diplomati magistrale che laureati in scienza della formazione primaria, bensì i docenti della secondaria di primo e secondo grado, sia laureati sia i docenti tecnico pratici, provvisti del solo titolo di diploma.

L’art. 3 fa riferimento al TFA sostegno è prevista l’ammissione in sovrannumero di tutti coloro i quali hanno svolto 24 mesi di servizio. Lo stesso corso di TFA può essere svolto in maniera telematica…

L’art. 4 riguarda invece il reclutamento del personale di religione idoneo del concorso del 2004 con il superamento di quanto previsto dal comma 3 art. 1 bis della legge 159/2019: il reclutamento fino ad esaurimento, di fatto, della graduatoria.

L’art. 5 fa riferimento alla mobilità, introducendo importanti novità: la possibilità di poter seguire dei corsi per modificare la propria classe di concorso, anche di sostegno, in modo tale da poter “garantire” nei limiti della contrattazione nazionale, la mobilità territoriale e professionale.

Nelle norme transitorie e finali (art. 6) che merita l’integrale lettura, sono da sottolineare due importanti commi, il 3 e il 4.

Al comma 3 prevede la validità delle Graduatorie di Merito degli ultimi concorsi ordinari fino alla pubblicazione delle nuove graduatorie dei futuri concorsi ordinari. Dunque lo scorrimento delle stesse è garantito ancora per l’anno scolastico 2023/2024.

Al comma 4 invece si riprende la questione dei diplomati magistrali, infatti cosi recita:

Al fine di garantire la continuità didattica nelle Istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, a decorrere dall’anno scolastico 2023-2024, sono confermati i ruoli al personale docente assunto a tempo indeterminato con riserva dal Ministero dell’Istruzione e del Merito, in esecuzione di provvedimenti cautelari giurisdizionali, nel caso di superamento dell’anno di prova di cui ai commi 116 e seguenti della legge 13 luglio 2015, n. 107, con decorrenza giuridica dal 1° settembre dell’anno svolto. Conseguentemente, è disposto l’annullamento dei provvedimenti di licenziamento già notificati dall’amministrazione e previsto il reintegro nei ruoli. Sono fatti salvi i servizi prestati a tempo determinato e indeterminato nelle istituzioni scolastiche dal predetto personale di cui al presente comma.

Un disegno di legge che consideriamo ambizioso e che vuole andare verso la risoluzione di alcune questioni davvero spinose per il personale precario.

Non ci resta di augurarci che presto sia incardinato nelle commissioni e vada analizzato dalle rispettive aule del Parlamento e soprattutto approvato a favore di migliaia di precari.

La Redazione

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