di Myriam Ricciardo Calderaro, docente di sostegno specializzata
Il D.M. 153 del 1/08/2023, facciamo un po’ di chiarezza, o meglio proviamo a farla, dato che davvero le vicende che riguardano il sostegno e la sua “burocrazia” farebbero uscire di senno anche il più attento degli osservatori.
Chi ha a che fare con questo argomento sa bene quanto sia faticoso cercare di capirci qualcosa e soprattutto stare al passo con tutte le modifiche e variazioni che ormai annualmente, se non più volte in un anno, colpiscono come una mannaia i docenti che per un motivo o per un altro hanno la fortuna d’incapparci.
Innanzitutto, chiariamo, qualora non lo sapeste, che ogni anno il consiglio di classe è chiamato a formulare il PEI per tutti quegli studenti disabili che ne hanno diritto. Qui cominciano i problemi, direte come mai? Beh, perché se le cose fossero chiare e tutto funzionasse bene questo documento dovrebbe servire ad aiutare i docenti tutti per capire meglio come porsi nei riguardi di uno studente che ha semplicemente dei bisogni diversi rispetto a quelli dei compagni, con diversi non intendo unici, ma comunque personalizzati. Bene, la prima difficoltà inizia quando si vanno a controllare le documentazioni mediche depositate, spesso sono parziali, in altri casi formulate in linguaggi standard e poco chiari e comprensibili, a volte “copia e incolla” di altri format. Superato questo step si passa al secondo, il modello PEI in uso, quale si deve utilizzare? Eh, bella domanda, in questi ultimi anni il modello è stato rivisto diverse volte, portando lo sconcerto e il dubbio tra i docenti che, impreparati, dovevano all’ultimo minuto passarsi le informazioni gli uni con gli altri sperando di far bene, stessa cosa per i referenti bes che anch’essi in balia di nessuno brancolavano alla ricerca di comunicazioni chiare da parte del Ministero che non si sbilanciava o se lo faceva sempre a ridosso dell’approvazione dei documenti da parte dei cdc. Senza star qui a fare la cronistoria di tutti i passaggi burocratici/legislativi, spostiamoci sul focus dell’ultima “risoluzione ministeriale”, mi riferisco al D.M. 153 del 1/08/2023 su cui si è vociferato molto circa le novità che avrebbe dovuto apportare e invece come spesso accade le cose sono andate diversamente. Leggendo le Linee Guida, guardando il nuovo modello PEI, ho trovato con difficoltà notevoli differenze rispetto alla precedente modulistica, ma prima di trascinarvi in dissertazioni inutili e poco semplici da seguire, forse è meglio schematizzare le “novità” rispetto al passato.
Novità rispetto alla modulistica: potrei dire quasi nessuna ad eccezione della sezione 8 in cui scompare il punto 8.3 che diventa 8.2, scompare cioè la voce separata circa le “modalità di verifica” che vengono inglobate nelle singole discipline.
Ricompaiono gli allegati C e C 1 per le risorse da richiedere a fine anno
Questo è quanto. Per ciò che concerne le altre modifiche di sostanza posso affermare che ci sono ma non si riferiscono alla modulistica quanto ad altro che indico di seguito.
Le ore dei GLO sono da considerare come CDC e come tali rientrano nelle 40 ore, se qualcuno ancora non l’avesse compreso. Non possono tenersi in orario antimeridiano.
Non esiste la possibilità di orario ridotto salvo eccezioni da indicare nella sezione 9 dopo la voce Orario. Le eccezioni sono o di tipo sanitario, non obbligatoriamente giustificabili con un certificato, o di tipo didattico, attività di gruppo- peer too peer- attività individualizzate, da specificare molto bene!
Si prevede, a mio avviso finalmente, la possibilità per il consiglio d’introdurre un esame integrativo per tutti quegli studenti che desiderano ritornare su un percorso curricolare dopo essere “migrati” su uno differenziato. Ho parlato di possibilità non di obbligo.
Non è possibile nessun ESONERO dalle discipline e quindi abbattimento di ore, per cui anche se l’alunno non riesce a raggiungere gli obiettivi previsti per una programmazione differenziata si deve comunque prevedere una programmazione con obiettivi riconducibili a quelli dell’area di appartenenza.
Ecco questo sinteticamente il quadro come risulta alla luce delle ultime modifiche. Che dire di più? Il Ministero non ha ancora reso disponibile il nuovo modello di PEI per cui chi non vuole prendersi la briga di apportare manualmente modifiche al “vecchio” modello può scaricarne uno editabile e aggiornato dal sito normativainclusione .it
Buon lavoro a tutti